Circolare Inail sul certificato medico e sul rientro al lavoro

L’Inail con la Circolare n. 17 dello scorso 29 aprile ha fornito le istruzioni per la gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro. Confindustria ha commentato la circolare con puntualità. A seguire i punti evidenziati.

  • Non è più richiesto il certificato di chiusura dell’infortunio;
  • la data di fine della prognosi contenuta nell’ultimo certificato medico comunicato dal lavoratore al datore di lavoro e all’Inail indica il momento in cui termina il periodo di inabilità temporanea assoluta. Quindi, il lavoratore potrà rientrare al lavoro dal giorno immediatamente successivo.

SI ricorda che, a partire dal 2016 (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 21 del D.lgs. n. 151/2015), in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

La certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria, senza che debba essere trasmessa dal datore di lavoro.

La certificazione viene resa disponibile al datore di lavoro nel sito dell’Inail, tramite l’indicazione dei predetti dati comunicati dal lavoratore (codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico e data di rilascio del certificato stesso).

Il certificato medico ai fini assicurativi (DPR 1124/1965)

L’Inail  ha disciplinato diversi certificati medici per la gestione dei profili assicurativi: il primo certificato, quello di continuazione, quello definitivo e quello di riammissione in temporanea.

Con la circolare in oggetto l’Istituto chiarisce alcuni dubbi relativi alla necessità o meno del certificato definitivo ai fini del rientro al lavoro.

In particolare, viene precisato che le classificazioni del certificato medico (primo, continuativo, definitivo e di riammissione in temporanea) rispondono “esclusivamente a esigenze di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto” e non incidono “sulla valenza giuridica del singolo certificato “.

Fermo restando quanto sopra, l’Istituto evidenzia poi la esclusiva rilevanza giuridica della data finale della prognosi contenuta nel certificato medico conosciuto dal datore di lavoro e comunicato dal lavoratore, disponibile sul sito dell’Inail.

A conferma della esclusiva rilevanza della data di fine prognosi contenuta nel certificato medico comunicato dal lavoratore, viene confermato che la inabilità temporanea assoluta al lavoro termina con la data della fine della prognosi.

Ne consegue che:

  • per il datore di lavoro, la semplice data della fine prognosi giustifica la ripresa del lavoro;
  • per l’Inail, vale come comunicazione al lavoratore della cessazione dell’indennità di temporanea.

Fine prognosi e ripresa del lavoro

Nella circolare in esame viene precisato che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica c.d. definitiva.

Quindi, il datore di lavoro deve tener conto esclusivamente del certificato medico comunicato dal lavoratore e messo a disposizione dall’Inail attraverso il proprio sito.

Alla scadenza della prognosi, in assenza di ulteriori comunicazioni, il lavoratore può riprendere il lavoro.

Confindustria precisa che nulla esclude che l’Inail possa anche comunicare il certificato medico definitivo, ma per il datore di lavoro rileva sempre e solo l’ultimo certificato medico pervenuto all’Inail e disponibile nel sito internet, a prescindere dalla sua denominazione.

Il certificato medico ai fini della ripresa del lavoro (D.lgs. n. 81/2008)

Confindustria ricorda, innanzitutto, che il certificato medico ha ad oggetto l’inabilità temporanea assoluta al lavoro e non l’idoneità alla mansione specifica.

Nella circolare in commento, l’Inail evidenzia espressamente la “facoltà” di attivare la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del D.lgs. n. 81/2008, per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Secondo Confindustria, tale affermazione dell’Inail, per quanto teoricamente coerente, va chiarita nel senso che la sorveglianza sanitaria “dovrà” (e non, “potrà”) essere attivata esclusivamente laddove ricorra una delle ipotesi tassative previste dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 (ad esempio, richiesta del lavoratore, cambio mansioni e assenza continuativa superiore a 60 giorni). In riferimento all’art. 42 appare, allora congruo, nelle ipotesi in cui il medico competente emetta un giudizio di inidoneità alle mansioni specifiche (parziale o totale, temporanea o permanente) ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. 81/2008 che renda necessaria la verifica della possibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle in precedenza svolte.