Il 3 giugno diverrà operativo il DM 28 ottobre 2025 “requisiti minimi”, che aggiorna gli obblighi relativi all’isolamento termico dell’involucro edilizio, ai requisiti tecnici degli impianti energetici e alla mobilità sostenibile ed elettrica.
Si ricordano le principali novità introdotte dal decreto:
- introduzione della valutazione puntuale dei ponti termici, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, ai fini del calcolo dei parametri dell’edificio di riferimento;
- verifica delle caratteristiche termiche dell’involucro edilizio da svolgere utilizzando le superfici esterne lorde;
- eliminazione della verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico per le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni energetiche, obbligodi dotare gli edifici non residenziali aventi impianti termici di potenza superiore a 290 kW di sistemi BACS di classe B o superiore, ove tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno inferiore a 6 anni;
- obblighi di installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli, differenziati tra edifici residenziali e non residenziali.
Per un approfondimento delle disposizioni del decreto si rinvia alla nota pubblicata lo scorso marzo, disponibile in Associazione.
In materia di certificazione energetica degli edifici, si sottolinea che le regole per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica al momento non cambiano. Serve un aggiornamento delle Linee guida nazionali, attualmente stabilite dal decreto del 2015, anche per tenere conto delle novità introdotte dal decreto “requisiti minimi”.
Peraltro, la direttiva EPBD, non ancora recepita a livello nazionale, aveva previsto che l’attestato di prestazione energetica dovesse riportare anche l’indicatore GWP (potenziale di riscaldamento globale) calcolato lungo il ciclo di vita degli edifici, stabilendo le seguenti decorrenze:
- dal 1° gennaio 2028, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 1.000 mq;
- dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.
La metodologia nazionale di calcolo del GWP dovrà essere conforme al Regolamento delegato della Commissione europea n. 2026/52, che entrerà in vigore il prossimo 24 maggio. Si tratta di un provvedimento tecnico finalizzato a uniformare, per tutti gli Stati membri, le modalità di calcolo di questo indicatore. La sua imminente entrata in vigore non impone nuovi obblighi agli operatori, per quanto riguarda la certificazione energetica. Un approfondimento sulla Direttiva EPBD e sul GWP è disponibile in Associazione.