L’INL, con la nota del 6 luglio, fornisce ai propri ispettorati indicazioni operative sulla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
L’attività di vigilanza in materia di rischio da stress termico deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi già delineati nelle note ispettive prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023, nonché in conformità alle disposizioni vincolanti introdotte dal D.M. n. 95/2025, recante il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, con il quale è stato superato un approccio emergenziale del fenomeno a favore di uno sistematico e strutturato.
L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi climatici estremi rende necessario un rafforzamento dell’attenzione nei confronti dei rischi derivanti dallo stress termico ambientale, che devono essere individuati e valutati nell’ambito nel DVR previsto dal d.lgs. n. 81/2008.
Nel corso delle attività ispettive svolte durante il periodo estivo, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti quali edilizia, agricoltura, logistica e lavori stradali e attività di consegna a domicilio (rider), il personale ispettivo dovrà verificare prioritariamente l’effettiva adozione, da parte del datore di lavoro, di misure preventive e organizzative idonee a tutelare i lavoratori. Si ricorda, infine, che nel 2025 sono state approvate e pubblicate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, in cui sono presenti indicazioni specifiche per il settore edile.