Rifiuti contenenti amianto nei micro-cantieri: i chiarimenti del MASE su deposito temporaneo, trasporto e tracciabilità

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rispondendo a un interpello presentato dallo Sportello Amianto Nazionale, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti contenenti amianto prodotti nell’ambito di micro-cantieri di bonifica, soffermandosi in particolare sulle regole relative al deposito temporaneo, alle modalità di trasporto e agli obblighi di tracciabilità.

Per quanto riguarda il deposito temporaneo prima della raccolta, il Ministero ha ricordato che gli articoli 183 e 185-bis del D.lgs. 152/2006 configurano tale istituto come una deroga rispetto alle ordinarie attività di stoccaggio dei rifiuti, quali il deposito preliminare e la messa in riserva. A differenza di queste ultime, il deposito temporaneo non necessita di specifica autorizzazione e consiste nel raggruppamento dei rifiuti presso il luogo di produzione, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Il luogo di deposito può coincidere con quello in cui i rifiuti sono stati materialmente prodotti oppure essere individuato in un’altra area nella disponibilità del produttore, a condizione che esista un effettivo collegamento funzionale con il sito di produzione e che siano garantite adeguate misure di sicurezza.

Il chiarimento ministeriale conferma quindi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale il requisito determinante è proprio il collegamento funzionale tra il luogo di produzione e quello di deposito. In presenza di tale requisito, il deposito temporaneo può avvenire anche in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono stati generati.

Diversamente, qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa, il raggruppamento dei rifiuti deve essere qualificato come attività di stoccaggio e risulta pertanto soggetto al regime autorizzatorio disciplinato dalla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

Il MASE ha inoltre richiamato quanto previsto dall’articolo 193, comma 19, del D.lgs. 152/2006 per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili. In tali situazioni, considerata la frequente impossibilità di realizzare un deposito temporaneo direttamente nel luogo di produzione, sia per carenza di spazi sia per la limitata quantità di rifiuti prodotti, la normativa consente di considerare tali rifiuti come prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio dell’impresa che esegue l’intervento.

In questi casi, il trasporto dei rifiuti verso la sede dell’impresa può essere accompagnato, in alternativa al Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), da un Documento di Trasporto (DDT) contenente l’indicazione del luogo di effettiva produzione, della tipologia e della quantità dei materiali trasportati, del numero dei colli oppure di una stima del peso o del volume, nonché della destinazione finale.

Con riferimento alla nozione di piccoli interventi edili, il Ministero aveva già precisato, con la circolare del 14 maggio 2021 n. 51657, che la norma non individua soglie quantitative o dimensionali specifiche. La qualificazione dell’intervento deve quindi essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle concrete caratteristiche dell’attività svolta e della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti.Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Transizione Ecologica e Digitale al consueto indirizzo e-mail: ted@acen.it.