Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Abusi edilizi, distinzione tra varianti e variazioni essenziali

La Corte di Cassazione spiega le differenze tra varianti e variazioni essenziali e ribadisce che la realizzazione di interventi in variazione essenziale necessita di un permesso di costruire nuovo ed autonomo rispetto a quello originario.

Nel caso di specie il Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo del cantiere edile dove era in corso di realizzazione un fabbricato, la cui costruzione stava avvenendo in difformità al permesso di costruire. La ricorrente spiegava che, iniziati i lavori, era stata scoperta una falda acquifera più prossima del previsto al terreno, per cui erano state apportate alcune modifiche rispetto al progetto originario per le quali si riservava di presentare una SCIA entro la conclusione dei lavori ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.P.R. 380/2001. Secondo la ricorrente le censure ascritte si riferivano alla mutata altezza del fabbricato rientrante nei limiti del 10% che ai sensi dell’art. 17 della L.R. Lazio 15/2008 e dell’art. 32, D.P.R. 380/2001 non avrebbe dato luogo a una variazione essenziale.

Il testo della sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli