Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Abusi edilizi: sanzione alternativa alla demolizione e pregiudizio della parte lecita

Secondo la Corte di Cassazione quando la demolizione è possibile, va attuata anche se sono necessari interventi per la stabilità e la sicurezza della restante parte dell’immobile. E se la demolizione non può avvenire senza pregiudizio per la parte legittima, una sanzione “salva” la rimozione.

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti sulle condizioni per l’applicabilità della sanzione alternativa alla demolizione di cui all’art. 34, D.P.R. 380/2001, precisando che qualora la demolizione sia tecnicamente possibile, la stessa deve essere attuata anche nel caso in cui siano necessari ulteriori interventi per garantire la stabilità e la sicurezza della restante parte dell’immobile.

In tema di reati edilizi, l’art. 34, comma 2, D.P.R. 06/06/2001, n. 380 prevede la possibilità di sostituire la rimozione della porzione abusiva dell’immobile con una sanzione pecuniaria nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la restante parte legittimamente edificata (c.d. fiscalizzazione dell’illecito edilizio).

La Corte di Cassazione, sez. pen., con la sentenza 23/12/2020, n. 37194, ha interpretato tale norma pronunciandosi nell’ambito di una fattispecie in cui il ricorrente contestava un ordine di demolizione di un manufatto abusivo funzionalmente e strutturalmente connesso con il corpo di fabbrica principale e con un altro immobile edificato in epoca successiva, sostenendo l’impossibilità della rimozione senza pregiudizio della parte rimanente. A seguito di una perizia risultava che la demolizione sarebbe potuta avvenire adottando alcune misure specifiche volte a garantire la stabilità e la sicurezza sismica dei fabbricati connessi. In particolare si trattava:  quanto alla stabilità, dell’adozione di un giunto verticale tra due porzioni di parete; quanto al rischio sismico, dell’adozione di interventi di adeguamento (da eseguire su 12 elementi su 24). Secondo il ricorrente non poteva essergli imposta l’esecuzione dei suddetti interventi, a suo avviso, importanti ed onerosi. Secondo la Suprema Corte invece, nel caso in cui sussista una “praticabilità tecnica” della demolizione mediante interventi che devono essere compiuti per non pregiudicare la stabilità dell’immobile e per mantenere il grado di sicurezza sismica, non si configura una situazione di pregiudizio irreparabile che da sola potrebbe far operare la norma di cui all’art. 34, D.P.R. 380/2001. Pertanto, qualora sia possibile sotto il profilo tecnico, la demolizione è doverosa e deve esser attuata – a spese dell’intimato – con l’adozione di tutte le misure necessarie al ripristino del bene violato, eventualmente anche nell’ottica della salvaguardia di altri beni coinvolti.

In altri termini, ai fini della sostituzione della demolizione con la sanzione prevista dal citato art. 34, D.P.R. 380/2001, deve trattarsi di un pregiudizio irreparabile alla parte legittima dell’immobile che non può essere evitato neanche adottando misure che comportino ulteriori interventi da parte del responsabile dell’abuso. Viceversa, se la demolizione sia tecnicamente possibile sotto il profilo statico e sismico adottando tali misure, la stessa deve essere senz’altro effettuata e non può essere sostituita dalla sanzione pecuniaria.

In conclusione i giudici hanno respinto la tesi difensiva in ragione della quale l’ingiunto sarebbe tenuto puramente e semplicemente a demolire, senza dover eseguire ulteriori interventi (specie se onerosi), e hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli