Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Ammortizzatori sociali – CIGO – Integrazione della disciplina delle causali di intervento – DM n. 67/2022

Con un comunicato del 27 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha reso nota l’adozione del D.M. n. 67 del 31 marzo 2022  recante modifiche al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 ed avente a oggetto la definizione delle causali di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

 

Il D.M. n. 67/2022, in considerazione delle criticità venutesi a determinare nel sistema produttivo anche per effetto della contingente situazione internazionale (crisi in Ucraina), integra la disciplina relativa a due delle suddette causali.

In primo luogo, l’art. 1 del D.M. n. 67/2022 aggiunge il nuovo comma 3-bis all’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”

Il predetto comma 3-bis dispone che, per l’anno 2022, rientra nella fattispecie “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina (dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022).

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, come integrato dal suddetto art. 1 del D.M. n. 67/2022 (grassetto aggiunto):

Articolo 3.  Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato

  1.  Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
  2.  La relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, documenta l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l’impresa produce la documentazione attestante l’andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.
  3.  Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

3-bis. Per l’anno 2022, in considerazione della grave crisi internazionale in atto in Ucraina dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, integra la fattispecie di «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina.

  1.  Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l’attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.

Inoltre, l’art. 2 del D.M. n. 67/2022 va a integrare, senza limitazioni temporali, l’art. 5 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “Mancanza di materie prime o componenti”.

Viene aggiunto, in primo luogo, il comma 1-bis, il quale dispone che la predetta fattispecie “mancanza di materie prime o componenti” sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

In secondo luogo, il comma 2 viene integrato prevedendo che, nei casi di cui sopra, la relazione tecnica (che va sempre allegata all’istanza di CIGO) documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Di seguito il testo dell’art. 5 del D.M. n. 95442/2016, come integrato dal suddetto art. 2 del D.M. n. 67/2022 (grassetto aggiunto):

Art. 5.  Mancanza di materie prime o componenti

  1.  Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all’impresa.

1-bis. La fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» di cui al comma 1 sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione.

  1.  La relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, documenta le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all’attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo. Nei casi di cui al comma 1-bis la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse.

Come previsto in calce al testo del D.M., lo stesso, una volta ottenuti il visto e la registrazione della Corte dei Conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Sarà nostra cura di comunicare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite in proposito dall’INPS.

Igino Carulli

Igino Carulli