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ANAC: Misure cautelari nel casellario

L’ANAC ha chiarito la possibilità di inserire nella Sezione “B” del Casellario informatico anche la notizia delle misure cautelari applicate nei confronti di persone fisiche che rivestano ruoli apicali all’interno dell’impresa (art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016).

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, nel corso dell’adunanza del 29 luglio 2020, ha approvato (delibera n. 721) la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici).

Il suddetto Regolamento (in G.U.S.G. n. 262 dell’8.11.2019) aveva sostituito con limitate modifiche il precedente Regolamento approvato con delibera 6 giugno 2018 (in G.U.S.G. n.  148 del 28 giugno 2018, così come approfondito nel vademecum ANCE del 6 dicembre 2018).

Unitamente al testo del Regolamento, è pubblicata una breve nota esplicativa nella quale viene chiarito che con l’art. 8, comma 2, lett l) del Regolamento viene prevista la possibilità di inserire nella Sezione “B” del Casellario informatico anche la notizia delle misure cautelari applicate nei confronti di persone fisiche che rivestano ruoli apicali all’interno dell’impresa (art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016). A tale scopo, sono rilevanti le sole misure applicate nel corso dell’accertamento di uno dei reati ostativi previsti nell’elenco (tassativo) di cui all’art. 80, comma 1 del Codice.

L’annotazione è disposta a conclusione di un procedimento, in contradditorio con l’impresa interessata, avviato dal dirigente dell’ANAC destinatario della relativa comunicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento (art. 34-bis del Regolamento).

Lo stesso dirigente, valutata la rilevanza che la stessa annotazione assume ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico, motiva l’inserimento dell’annotazione, specificando gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario.

L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’impresa, da più di un anno.

Con l’occasione si ricorda che la sezione “B” del Casellario è ad accesso riservato, pertanto – oltre alle SA e alle SOA – possono accedervi unicamente le imprese interessate alle quali occorre:

  • essere registrate come utenti dei servizi dell’autorità come descritto nella sezione registrazione e profilazione utenti;
  • disporre del profilo di “consultazione casellario imprese” che è possibile richiedere dalla pagina di creazione profili;
  • procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti;
  • accedere al servizio.

Le imprese interessate sono quelle destinatarie dell’annotazione e quelle che partecipano alla stessa procedura di gara con l’impresa annotata.

In tal caso, le seconde possono accedere al Casellario informatico – nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara – al fine di visionare la posizione di tutti i partecipanti (art. 10 del Regolamento).

Igino Carulli

Igino Carulli