Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Anticipazione prezzi – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti

Con circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 112 dell’11 agosto u.s., è stata chiarita la portata applicativa dell’articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”,  in  tema di anticipazione del prezzo del contratto di appalto.

Come noto, l’articolo 207 del Rilancio  ha  riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante

Il Ministero, con circolare n. 112 delll’11 agosto 2020,  ha chiarito che la possibilità di incremento dell’anticipazione si applica:

  1. a) a tutti i contratti in corso di esecuzione e, quindi, sia ai contratti derivanti da procedure disciplinate dal Codice n. 50/2016, sia ai contratti – ancor oggi pendenti – regolati dal codice previgente; tra questi ultimi vanno ricompresi anche quelli derivanti da gare bandite prima del 21 agosto 2013, in relazione alle quali, a causa della mancata previsione dell’istituto all’epoca della stipula, gli appaltatori non hanno ricevuto anticipazione;
  2. b) a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza distinzioni in termini di importo (sia sopra che sotto soglia) o di settore (sia nei settori ordinari che speciali), dal momento che l’anticipazione del prezzo è un istituto avente portata generale, diretto a dare impulso all’iniziativa imprenditoriale nella delicata fase di avvio dei lavori;
  3. c) senza la necessità della previsione di un capitolo di spesa ad hoc dedicato all’anticipazione del prezzo, essendo sufficiente che la S.A. disponga delle relative somme nell’ambito delle risorse annuali previste nel quadro economico dell’intervento, come – sostiene il Ministero – lascia intendere la formulazione letterale della norma.

Infine, si evidenzia che la circolare è indirizzata “alle Stazioni appaltanti” ed è, dunque, applicabile in via generale alle gare bandite su tutto il territorio nazionale da qualsiasi Amministrazione o, comunque, da tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al d.lgs. n. 50/2016 e alla normativa previgente.

Per il testo della Circolare e per ulteriori informazioni  è possibile rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli