Con circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 112 dell’11 agosto u.s., è stata chiarita la portata applicativa dell’articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, in tema di anticipazione del prezzo del contratto di appalto.
Come noto, l’articolo 207 del Rilancio ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante
Il Ministero, con circolare n. 112 delll’11 agosto 2020, ha chiarito che la possibilità di incremento dell’anticipazione si applica:
Infine, si evidenzia che la circolare è indirizzata “alle Stazioni appaltanti” ed è, dunque, applicabile in via generale alle gare bandite su tutto il territorio nazionale da qualsiasi Amministrazione o, comunque, da tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al d.lgs. n. 50/2016 e alla normativa previgente.
Per il testo della Circolare e per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in Associazione.