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Appalti: Obbligo di aggregazione dei Comuni non capoluogo

Sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 270 del 18 novembre 2022, è stato pubblicato il decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Il decreto-legge è entrato in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, ossia il 19 novembre u.s.. Per quanto di interesse, si segnala l’art. 10 del testo, che contiene “Norme in materia di procedure di affidamento di lavori”.

In particolare, il comma 1 della disposizione interviene sull’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 32/2019, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, secondo cui, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure relative alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Con il comma 1 dell’art. 10, in commento, si introduce l’ulteriore previsione secondo cui tale obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (che prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro).

In altri termini, in ragione della modifica in questione, per i comuni non capoluogo di provincia l’obbligo di ricorrere alle predette modalità di aggregazione si applicherà per le procedure di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro.

Igino Carulli

Igino Carulli