Nel testo del decreto sostegni bis è stato inserito il contratto di rioccupazione con sgravi contributivi fino al 100% per sei mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e con periodo di formazione iniziale.
Il Decreto prevede anche:
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: forniamo, di seguito, le prime indicazioni su questa novità e riservandoci di tornare sull’argomento più dettagliatamente allorquando saranno note le istruzioni operative.
Sembrerebbe, ad una prima sommaria lettura, un istituto normativo con lo scopo di favorire la ripresa dell’economia e della produttività. Il contratto di rioccupazione ricorda un po’ i contratti di formazione e lavoro di antica memoria giuslavoristica. Infatti, il datore di lavoro rischia di dover restituire lo sgravio del 100% dei contributi se non assume stabilmente il lavoratore.
Le finalità di questo contratto sono la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati ed incentivare l’inserimento lavorativo. È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del Dlgs 14 settembre 2015, n.150.
In forma scritta ad probationem, è strettamente collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale d’inserimento della durata di sei mesi volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo. Nelle more dell’inserimento vige il regime sanzionatorio applicabile al licenziamento illegittimo. Il licenziamento durante il periodo d’inserimento comporta la revoca dello sgravio.