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Aspettativa retribuita e non. Riepilogo della casisitica

L’assenza motivata dal lavoro per aspettativa retribuita o non retribuita è un diritto: come funziona, i casi previsti, quanto dura e come chiederla.

Recentemente, sicuramente complice la pandemia, numerosi sono stati i quesiti pervenuti da parte di aziende sul tema “aspettativa”, a seguito di richieste pervenute dai propri dipendenti (impiegati in particolar modo) se e come eventualmente concederla.

Ricordiamo che,oltre ai permessi di lavoro e ai congedi straordinari previsti per legge e riservati ai dipendenti, esistono altre opportunità di astensione temporanea dal lavoro, per diverse ragioni.

In alcuni casi, i periodi di assenza possono dare diritto a retribuzione (come l’aspettativa retribuita per assistenza familiari disabili con Legge 104), in altri scatta l’aspettativa non retribuita – richiesta e concessa in svariati casi (come per motivi personali o familiari, per cariche elettive) durante i quali il lavoratore non può essere licenziato per motivi legati all’assenza.

Con l’aspettativa ci si può astenere dal lavoro per un determinato periodo conservando il diritto al posto ma senza maturare stipendio. Lo strumento, previsto per legge, è inserito nella maggior parte dei contratti collettivi e se ne matura il diritto con l’anzianità lavorativa.

In era Covid, con la necessità di tutelare i lavoratori fragili o di gestire contesti di lavoro in cui diventa obbligatorio il Green Pass, ribadiamo che questo tema è tornato di forte attualità.

Per la necessità di assistere un familiare portatore di handicap in situazione di gravità accertata, il riferimento normativo è la legge n.104/1992 – che consente al dipendente di chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 3 anni.

Si tratta di uno strumento diverso dal congedo parentale straordinario di 24 mesi (di cui all’art. 42, D.lgs 151/2001):

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Se il periodo non dovesse bastare, si può chiedere a seguire un’aspettativa non retribuita per motivi personali.

Un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata.

L’aspettativa si può chiedere per cariche pubbliche elettive, non retribuita,  richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica, relativa a una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.  Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.

 Vi sono altre fattispecie di aspettativa:

PER FORMAZIONE: i lavoratori dipendenti con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda , possono richiedere un’aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato. La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del Titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Non è retribuita.

 PER VOLONTARIATO: può essere richiesto un periodo di assenza dal lavoro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi di cui all’art. 9 del DPR194/2001 (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all’anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione (fino a 30 giorni annui complessivi), con retribuzione e/o rimborso dall’autorità di protezione civile competente entro 2 anni.

PER TOSSICODIPENDENZA: per consentire l’accedere a terapie e riabilitazioni presso il SSN conservando il posto di lavoro.

La richiesta di aspettativa va sempre presentata con il dovuto anticipo e preavviso all’ufficio del personale della propria azienda o amministrazione, motivata e con i riferimenti di legge o contrattuali del caso.

Per quanto superfluo ricordiamo che non sempre la richiesta di aspettativa, ancorchè non retribuita, costituisce un diritto per il lavoratore.

Igino Carulli

Igino Carulli