Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Autorizzazione paesaggistica, insindacabile il parere tecnico dell’autorità di tutela

Il Consiglio di Stato ribadisce la il potere discrezionale riconosciuto agli enti di tutela

Il parere reso sulla compatibilità del manufatto al paesaggio è espressione non di discrezionalità amministrativa, bensì di discrezionalità tecnica, che non implica alcuna forma di comparazione e di valutazione di interessi eterogenei, in quanto la tutela del paesaggio è un interesse primario garantito dall’art. 9 della Costituzione. In questi termini, il Consiglio di Stato (sentenza 15 settembre 2020, n.5451) ha confermato la pronuncia.

Igino Carulli

Igino Carulli