Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli
Il Consiglio di Stato ribadisce la il potere discrezionale riconosciuto agli enti di tutela
Il parere reso sulla compatibilità del manufatto al paesaggio è espressione non di discrezionalità amministrativa, bensì di discrezionalità tecnica, che non implica alcuna forma di comparazione e di valutazione di interessi eterogenei, in quanto la tutela del paesaggio è un interesse primario garantito dall’art. 9 della Costituzione. In questi termini, il Consiglio di Stato (sentenza 15 settembre 2020, n.5451) ha confermato la pronuncia.