Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

BONUS FACCIATE – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul Bonus facciate è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con le Risposte ad interpello 179/E,182/E dell’11 giugno 2020 e 185/E del 12 giugno 2020, disponibili presso gli uffici associativi.

Come è noto il Bonus Facciate è una detrazione d’imposta lorda (IRPEF/IRES), introdotto dalla legge di bilancio 2020, che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.

Il Bonus facciate spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito, ma in quanto detrazione dall’imposta lorda non compete ai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Nel caso di lavori complessi sull’involucro dell’edifico, riconducibili a diversi benefici fiscali (ad es. “bonus facciate”, ed Ecobonus), è possibile usufruire delle diverse agevolazioni, a condizione che siano contabilizzate separatamente in fattura le spese sostenute e che siano rispettati gli adempimenti prescritti per ciascuna agevolazione.

il Bonus facciate consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.

Si ricorda che sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Inoltre, se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata.

Igino Carulli

Igino Carulli