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Bonus sanificazione 2021, domanda in scadenza: chiarimenti Agenzia entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n°13/e con nuovi chiarimenti sul bonus sanificazione 2021, la cui domanda è in scadenza.

I chiarimenti arrivano a pochi giorni dal termine ultimo del 4 novembre, per presentare la comunicazione delle spese sostenute.

Cos’è e come funziona il bonus sanificazione. Ricordiamo che, con l’intento di limitare la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, con l’art.32, ha introdotto un credito d’imposta per i contribuenti che hanno adottato misure di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Il riferimento è al c.d bonus sanificazione 2021 che spetta anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Con questa nuova misura sono quindi agevolate le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Da notare che il bonus spetta anche in relazione alle spese sostenute per i tamponi ed anche ai fini del rilascio del Green Pass.

Il certificato verde, come noto, è rilasciato in 3 ipotesi precise :

  1. avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo, con certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione;
  2. avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, con certificazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale laddove il richiedente sia stato assistito a domicilio;
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativoal virus SARS-CoV-2, con certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche o private che svolgono i test.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Spese ammesse all’agevolazione:

  1. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 32 in commento
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c).

Rientra in tale ultima casistica l’acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti. Prodotti che devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono agevolate anche le eventuali spese di installazione.

E’ premiato anche l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che tra le spese sostenute per la “somministrazione di tamponi” vanno ricomprese tutte quelle connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa. Dunque, ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.. Purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

Sono escluse dal bonus le spese sostenute: per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Al contrario, il bonus spetta per gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento. Interventi diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione. Se rientrino tra le attività di “sanificazione”. Così come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020.

Igino Carulli

Igino Carulli