Ad integrazione di quanto già comunicato, in relazione alla conversione in legge del Decreto legge n. 13 del 2023, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, si forniscono ulteriori precisazioni.
L’articolo 52, comma 5-quinquies, ha introdotto nel testo D.L., in sede di conversione, talune misure in materia di revisione dei prezzi per gli appalti pubblici di lavori, modificando in più punti l’art. 26, comma 6-ter del D.L. 50/2022.
L’art. 26, nella formulazione previgente alla conversione del decreto in commento, ha previsto l’applicazione dell’ultimo prezzario regionale adottato (ovvero il prezzario infrannuale 2022 o, se già adottato, il prezzario 2023) agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo per le opere indifferibili (art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022), con riferimento agli stati di avanzamento lavori (SAL) concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per tali misure è stato previsto, in particolare, l’utilizzo, anche in termini di residui, delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art. 7, comma 1, del D.L. 76/2020), come stabilito dal comma 6-quater dell’art. 26 del D.L. 50/2022.
A tale fine, con il decreto 1° febbraio 2023 del MIT sono state disciplinate le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo.
Ora, con la novella del comma 5-quinquies, alla lettera a):
Con la lettera b), si prevede l’estensione anche alle concessioni di quanto stabilito per gli appalti di lavori e accordi quadro, indicati dall’art. 26, comma 6-ter, relativamente alla rideterminazione nella misura dell’80 per cento della soglia riconosciuta dalla stazione appaltante, per i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari regionali, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.
La lettera c), che aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-ter dell’art. 26 del D.L. 50/2022, precisa che:
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