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Caro Materiali: Parere Mit sulle risorse

Con il parere in commento (n. 1921 del 20 aprile 2023), il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è soffermato sull’art. 26, comma 1 del decreto legge “aiuti” n. 50/2022, nella parte in cui prevede che, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano, in prima battuta, risorse interne e, solo qualora queste ultime non siano sufficienti, accedono al Fondo ministeriale.

In particolare, è stato richiesto al MIT di chiarire se la previsione di cui all’art. 26 citato, secondo la quale possono essere utilizzate per l’adeguamento dei prezzi, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voce imprevisti e quelle derivanti dai ribassi d’asta, anche “le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento”, possa essere intesa nel senso che, in caso di insufficienza delle prime, è facoltà dell’amministrazione “stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all’adeguamento prezzi dei singoli interventi” (ad esempio, derivanti da avanzo).

Nel rendere il proprio parere, il MIT ha ritenuto corretta tale interpretazione, riconoscendo quindi alle stazioni appaltanti la suddetta facoltà, in alternativa alla richiesta di accesso al Fondo

Si tratta di un chiarimento rilevante per le imprese, anche tenuto conto dei ritardi registrati a livello ministeriale nelle procedure di accesso, poiché sembra voler allargare il perimetro delle risorse interne utilizzabili dalle amministrazioni per la copertura della spesa derivante dalla revisione prezzi, fino ad oggi limitate a quelle relative al medesimo intervento ovvero ad interventi diversi, per i quali siano stati però già eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Igino Carulli

Igino Carulli