E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio, il decreto del Ministero delle Infrastrutture contenente le rilevazioni delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
A partire dalla data del 12 maggio (giorno di pubblicazione in Gazzetta del DM) dovranno conteggiarsi i 15 giorni per la presentazione, a pena di decadenza, delle istanze di compensazione.
Con precisione, ai sensi dell’art. 1 – septies, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rilevati nell’Allegato n. 1 al decreto:
Ancora, ai sensi dell’art. 1 – septies , commi 3 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati, nell’Allegato n. 2 del decreto, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021.
In conformità a quanto statuito dall’articolo 1-septies, del DL 25 maggio 2021, n. 73 – cd. “Sostegni-bis” – a partire dalla data del 12 maggio (giorno di pubblicazione in Gazzetta del DM) dovranno conteggiarsi i 15 giorni per la presentazione delle istanze di compensazione.
Trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.
Seguirà, a breve, ulteriore comunicazione con maggiori dettagli al riguardo.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi in Associazione.