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Cassazione: Si al licenziamento del lavoratore in malattia che va al mare

E’ legittimo licenziare un dipendente in malattia che va al mare invece che stare a riposo.

La Corte di Cassazione, in un’ordinanza di mesi fa, è stata molto chiara: <<recarsi al mare o in vacanza nell’ambito del periodo di malattia, è condizione sufficiente a far scattare il licenziamento per giusta causa senza preavviso>>. Il datore di lavoro può certamente licenziare, senza preavviso e senza correlata indennità, il lavoratore subordinato che sia di fatto responsabile di azioni, gesti o comportamenti così gravi da pregiudicare in modo irreparabile il rapporto di fiducia con l’azienda.

In queste circostanze è anche comune il verificarsi di un danno concreto agli interessi e/o attività dell’azienda. Si tratta di un vero e proprio licenziamento disciplinare che è preceduto da una procedura disciplinare. Il lavoratore licenziato per questo motivo non perderebbe neanche la Naspi che è riconosciuta ad ogni lavoratore in caso di perdita involontaria del lavoro.

Il licenziamento, nella fattispecie contemplata, è valido anche se “in tronco” dal momento che il comportamento illegittimo e fraudolento del lavoratore, di fatto lede in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro. Ciò è sufficiente a disporre il licenziamento “in tronco”.

Vi è, infatti, nel comportamento posto in essere dal lavoratore, il più totale spregio delle regole in materia di obblighi del dipendente in malattia.

Per analogia può essere licenziato il lavoratore in malattia che compie attività incompatibili con il suo “status” (es.: svolge attività lavorativa per altri, pratica attività sportive, ecc.).

Sulla scorta di quanto indicato dalla contrattazione collettiva e dall’INPS, il lavoratore ammalato ha l’obbligo di restare nella propria abitazione nelle fasce di reperibilità per quanto attiene le visite fiscali. Non farlo costituisce palese violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede ed il dipendente si espone all’inevitabile rischio del licenziamento per giusta causa.

Concludendo, per la SCC la condotta del lavoratore in malattia giustifica <<  il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice  di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione>>.

Igino Carulli

Igino Carulli