Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Compensazione crediti fiscali – Modalità applicative

I crediti fiscali acquisiti dalle imprese esecutrici di interventi di recupero e riqualificazione energetica ed antisismica degli immobili, a seguito dello sconto in fattura praticato ai propri clienti/committenti, possono essere oggetto, non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi dalle stesse dovuti, mediante Modello F24. L’Ance fa il punto sulle modalità…

In particolare, il credito d’imposta derivante dai bonus fiscali è utilizzato in compensazione:

  • in un numero di quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che dà origine al credito d’imposta (ad es. 4 quote in caso di Superbonus, per spese sostenute dal 2022, 10 quote per il Bonus ristrutturazioni, per l’Ecobonus ordinario ed il Bonus facciate, 5 quote per il Sismabonus, ivi compreso il Sismabonus acquisti);
  • a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate (1 Cfr. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847).

Quindi, in caso di spese sostenute nel:

– 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;

– 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, mediante la compensazione (Art.17, D.Lgs.241/1997) il credito d’imposta viene utilizzato, tramite il Modello F24, per il pagamento di imposte e contributi dovuti dalle medesime imprese, quali:

  • imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • IRAP e alle addizionali regionali dell’IRPEF;
  • IMU e Tassa sui rifiuti;
  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.

Con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, a differenza della disciplina generale in tema di compensazione di crediti fiscali:

  • l’eventuale quota annuale del credito d’imposta eccedente le imposte/contributi dovuti nell’anno non può essere riportata in avanti, per cui non può essere utilizzata in compensazione nei periodi d’imposta successivi, né chiesta a rimborso;

• non si applicano i vincoli posti, in via generale, all’utilizzo in compensazione, dei crediti fiscali e previdenziali (Art.121, co.3, D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Quindi non operano: il limite di 2 milioni euro di crediti compensabili in ciascun anno (Art.34, co.1, legge 388/2000 e art.1, co.72, della legge 234/2021, che ha aumentato, in forma strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da 700.000 euro a 2 milioni di euro il limite annuale di crediti d’imposta compensabili).; il divieto di compensazione in presenza di un accertamento definitivo relativo alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (Art.31, co.1, D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).; il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (Art.1, co.53, della legge 244/2007).

Igino Carulli

Igino Carulli