I crediti fiscali acquisiti dalle imprese esecutrici di interventi di recupero e riqualificazione energetica ed antisismica degli immobili, a seguito dello sconto in fattura praticato ai propri clienti/committenti, possono essere oggetto, non solo di cessione a terzi, ma anche di compensazione con imposte e contributi dalle stesse dovuti, mediante Modello F24. L’Ance fa il punto sulle modalità…
In particolare, il credito d’imposta derivante dai bonus fiscali è utilizzato in compensazione:
Quindi, in caso di spese sostenute nel:
– 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;
– 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023.
Pertanto, mediante la compensazione (Art.17, D.Lgs.241/1997) il credito d’imposta viene utilizzato, tramite il Modello F24, per il pagamento di imposte e contributi dovuti dalle medesime imprese, quali:
Con riferimento ai crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, a differenza della disciplina generale in tema di compensazione di crediti fiscali:
• non si applicano i vincoli posti, in via generale, all’utilizzo in compensazione, dei crediti fiscali e previdenziali (Art.121, co.3, D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Quindi non operano: il limite di 2 milioni euro di crediti compensabili in ciascun anno (Art.34, co.1, legge 388/2000 e art.1, co.72, della legge 234/2021, che ha aumentato, in forma strutturale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da 700.000 euro a 2 milioni di euro il limite annuale di crediti d’imposta compensabili).; il divieto di compensazione in presenza di un accertamento definitivo relativo alle imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro (Art.31, co.1, D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).; il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (Art.1, co.53, della legge 244/2007).