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Condominio, superbonus e cappotto termico: ripartizione delle spese

Le spese per la coibentazione e isolamento termico dell’edificio (cappotto termico) devono essere sostenute da tutti i condòmini, compresi i proprietari dei piani interrati, trattandosi di un’opera che migliora la prestazione energetica dell’intero edificio.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione delle spese per un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato condominiale consistente nella realizzazione dell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio (cosiddetto “cappotto termico“), nonché nella esecuzione delle collegate opere accessorie e di ripristino della facciata.
Secondo i proprietari dei piani interrati, i lavori relativi a tali interventi avrebbero dovuto essere considerati “innovazioni gravose e voluttuarie” ai sensi dell’art. 1121, c.c., per le quali – se suscettibili di utilizzazione separata – sono esonerati dalle relative spese i condòmini che non ne traggano vantaggio. In sostanza non intendevano partecipare alle spese in quanto, a loro avviso, non avrebbero avuto alcun beneficio dalla realizzazione del cappotto termico.

Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli