Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

Convenzioni urbanistiche: la proroga straordinaria è vincolante anche per Regioni a statuto speciale e Province Autonome

L’art. 30, comma 3-bis del Decreto Legge 69/2013 (c.d. decreto del fare) che prevede la proroga straordinaria triennale delle convenzioni urbanistiche è una “norma fondamentale di riforma economica e sociale” e come tale deve essere osservata anche dalle Regioni speciali e dalle Province Autonome, nonostante la loro competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica.

É quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con le sentenze n. 8549 e 8550 del 30 dicembre 2021, in due casi analoghi in cui il Comune di Grado (Friuli Venezia Giulia) aveva dichiarato la decadenza di alcuni piani particolareggiati e delle relative convenzioni urbanistiche per decorso del termine decennale, senza tenere conto della proroga triennale disposta dalla disciplina nazionale.

L’art. 30, comma 3 bis del Decreto Legge 69/2013 (inserito dalla Legge di conversione 98/2013) prevede che: “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.”

Il Consiglio di Stato ha inoltre specificato che:

– l’art. 30, comma 3-bis presenta le caratteristiche tipiche della legge fondamentale di riforma economico/sociale, in quanto tende al rilancio dell’economia e in particolare alla ripartenza del settore edilizio, motore di numerosi comparti economici, compreso anche quello turistico-ricettivo;

– escludere l’applicazione di questa norma in talune Regioni perché a statuto speciale significherebbe pregiudicare importanti parti del territorio dalla programmazione e incentivazione nazionale degli investimenti privati, con l’effetto di creare discriminazioni tra operatori e investitori, soltanto perché alcune regioni e Province autonome hanno competenza esclusiva in materia urbanistica;

– la proroga triennale si applica anche in deroga alle specifiche disposizioni urbanistiche regionali.

I giudici hanno inoltre sostenuto che la proroga delle convenzioni di urbanizzazione presuppone necessariamente anche quella dei relativi piani attuativi, tanto che l’art. 10, comma 4 bis del Decreto Legge 76/2020 – che prevede una nuova proroga straordinaria delle convenzioni di lottizzazione legata all’emergenza sanitaria – la estende espressamente anche ai relativi piani attuativi.

L’art. 10, comma 4-bis del Decreto Legge 76/2020 (inserito dalla Legge di conversione 120/2020) stabilisce infatti che: “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli