Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



Blog

COVID-19 – Lavoratori in quarantena e lavoratori c.d. fragili – Msg. Inps n. 679/22 – Lavoro agile – Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022

L’INPS, con il messaggio n. 679/2022 dell’11 febbraio 2022, ricorda il riconoscimento delle tutele per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili. L’Inps ricorda, inoltre, che per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori, potrà essere assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021.

Il Ministero della Salute, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha emanato, di concerto con il Ministero del Lavoro e il Ministero per la PA, il decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 (G.U. n. 35/2022), all’interno del quale vengono elencate le seguenti patologie e condizioni croniche, che riconoscono lo status di lavoratore fragile e in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile:

  1. a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

— trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

— trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

— attesa di trapianto d’organo;

— terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

— patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

— immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

— immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

— dialisi e insufficienza renale cronica grave— pregressa splenectomia;

— sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

— cardiopatia ischemica;

— fibrillazione atriale;

— scompenso cardiaco;

— ictus;

— diabete mellito;

— bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

— epatite cronica;

— obesità.

  1. b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

— età > 60 anni; — condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.

Ai fini del decreto in esame, l’esistenza delle patologie e condizioni sopra richiamate è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Per quanto non riportato nella presente si rimanda al testo del messaggio e del decreto di cui trattasi.

Igino Carulli

Igino Carulli