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Covid 19 – Misure di portata Generale e specifica per il mondo del lavoro

ll Covid19 rappresenta ancora una criticità per le persone fragili.

A fronte di una generale razionalizzazione delle misure di tutela ( circolare Min. Salute n. 25613 dell’11 agosto 2023), la moderata ripresa del contagio e dei suoi effetti impone ancora cautela nelle situazioni potenzialmente critiche e per le persone fragili.

In via generale, nel perdurare della circolazione del virus e nell’approssimarsi della stagione invernale e della connessa epidemia influenzale, lo stesso Ministero, ha diffuso le indicazioni concernenti la vaccinazione, insistendo in modo particolare sulla tutela delle persone più fragili (per età o morbilità), per le quali viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato contro il Covid19 (la cui somministrazione è possibile anche in concomitanza con il vaccino antinfluenzale).

Sul piano lavoristico, per la tutela dei lavoratori fragili vanno ricordate le due misure ancora in vigore fino al 31 dicembre 2023.

  • Nella Gazzetta ufficiale del 29 settembre 2023, n. 228, è stato pubblicato il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Con l’articolo 8, il provvedimento dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili rientranti nelle previsioni del DM 4 febbraio 2022.

La proroga riguarda il fatto che il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

La previsione è rivolta a tutelare esclusivamente i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 , ossia i lavoratori portatori di patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

  • L’art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 ha prorogato al 31 dicembre 2023il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente

Infine, si ricorda che la medesima norma (art. 42, comma 3bis, del DL 4 maggio 2023, n. 48, convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85) ha prorogato al 31 dicembre 2023, il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile – a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – da parte dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Igino Carulli

Igino Carulli