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COVID-19: Misure per il superamento della fase emergenziale

È stato pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Si ricorda, infatti, che il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza COVID-19.

Di seguito le novità di maggiore interesse:

–   A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministero della Salute potrà ricorrere al potere di ordinanza in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 (art. 3, D.L. 24/2022).

–   Dal 1° aprile 2022 a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 4, D.L. 24/2022).

–   Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (diversi da quelli in cui è tassativamente previsto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 e con esclusione delle abitazioni private) è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5, D.L. 24/2022).

–    Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 in determinati casi, tra cui si segnala: autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 5, D.L. 24/2022).

–    Dal 1° al 30 aprile 2022, per i lavoratori resta fermo l’obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie viene meno quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia comunque garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Fino alla predetta data del 30 aprile, le mascherine chirurgiche sono riconosciute quali DPI di cui all’articolo 74 del D. Lgs n. 81/2008 (art. 5, D.L. 24/2022).

–   Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti luoghi di interesse per il settore: mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, e corsi di formazione anche privati (art. 6, D.L. 24/2022).

–    Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso a determinati servizi e attività di interesse per il settore, tra cui: convegni e congressi (art. 7, D.L. 24/2022).

–   Dal 25 marzo al 30 aprile 2022, per tutti i lavoratori – compresi gli ultracinquantenni – ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro sarà sufficiente possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Per gli ultracinquantenni, controlli delle certificazioni si svolgeranno in conformità alla procedura aziendale già adottata per i lavoratori under 50 (art. 8, D.L. 24/2022).

–   Fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale continua ad applicarsi a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 8, D.L. 24/2022).

–    Fino al 15 giugno 2022 resta fermo l’obbligo vaccinale per coloro che si occupano di formazione professionale (personale e personale docente) (art. 8, D.L. 24/2022).

Si ricorda che la vaccinazione costituisce requisito per lo svolgimento delle attività lavorative a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. Resta ferma la possibilità di richiedere l’esenzione dalla vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. Le modalità di controllo/verifica sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione è necessario produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito,  la  documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure  l’attestazione relativa all’omissione  o  al  differimento  della  stessa , ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti  giorni dalla  ricezione  dell’invito,   o   comunque   l’insussistenza   dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

–    In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni che seguono corsi di formazione professionale, sarà possibile proseguire le attività in presenza e per i docenti e per gli alunni utilizzando mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o antigenico autosomministrato in caso di comparsa dei sintomi e in ogni caso al quinto giorno successivo all’ultimo contatto.
Coloro che seguono corsi di formazione professionale e che si trovano in isolamento per infezione da COVID-19, possono seguire l’attività nella modalità della didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute. La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (art. 9, D.L. 24/2022).

–    Il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale fino al 30 giugno 2022 (art. 10, D.L. 24/2022).

–    Non è confermata la proroga dell’art. 26, comma 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 in materia di prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili. Dal 1° aprile 2022 il datore di lavoro potrà disporre la suddetta modalità in seguito all’accertamento della condizione di fragilità da parte del medico competente.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda al testo del suddetto decreto-legge.

Igino Carulli

Igino Carulli