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Credito d’imposta per la locazione di immobili d’impresa – La Circolare dell’AdE

Con la Circolare 6 giugno 2020, n.14/E, disponibile presso gli uffici associativi, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità per fruire del Credito d’imposta del 60% sul canone mensile di marzo, aprile e maggio 2020 per la locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Come noto, il credito d’imposta, introdotto dal Decreto Rilancio, in corso di conversione in legge, spetta nella misura del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione, riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

-con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare);

_che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l’agevolazione) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Sotto tale profilo, l’Agenzia delle Entrate, nella citata C.M.14/E/2020, chiarisce che il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese, con la conseguenza che, per esempio, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per uno dei tre mesi.

Circa gli immobili locati, l’Amministrazione finanziaria precisa che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nell’ambito dell’attività economica (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico).

Il bonus nella misura del 60% spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Possibilità di utilizzare il credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, in compensazione, ovvero di cederlo a favore del locatore o a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

Per le strutture alberghiere, come confermato dalla C.M. 14/E/2020, il credito di imposta (sia nella misura del 60%, che nella misura del 30%) viene riconosciuto indipendentemente dal volume d’affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non è soggetto ai limiti relativi alla compensazione dei crediti d’imposta.

Ai fini delle fruibilità generale dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il canone di locazione deve essere stato corrisposto nel 2020. In caso di mancato pagamento del canone, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Igino Carulli

Igino Carulli