Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Data di realizzazione dell’opera e permesso di costruire in sanatoria

Secondo il TAR Liguria è illegittimo il rifiuto della sanatoria opposto dall’Amministrazione che, a fronte della produzione di elementi probatori idonei da parte del richiedente, non abbia fornito alcuna prova concreta degli elementi posti a base del diniego.

La controversia aveva ad oggetto la richiesta di annullamento del diniego di sanatoria edilizia per alcune opere abusive in un vecchio fabbricato (variazioni ad alcune bucature, apertura di una finestra, modifica di un locale wc e demolizione di una piccola superfetazione sul terrazzo), opposto dall’Amministrazione sull’assunto che i ricorrenti o, comunque, i precedenti proprietari avrebbero costruito  senza titolo nuovi solai di calpestio, modificativi ed ampliativi delle strutture originarie, con un’altezza inferiore sia a quella contemplata dalla normativa previgente, sia a quella prescritta dal D.M. 05/07/1975.

I ricorrenti invece sostenevano, tra l’altro, che il Comune non aveva erroneamente dato rilievo ai molteplici elementi di prova dagli stessi prodotti del fatto che l’immobile non fosse mai stato modificato nei suoi elementi strutturali e che, in epoca anteriore al 1960, i solai in contestazione fossero stati semplicemente sostituiti a quelli originali, risalenti alla data di costruzione dell’edificio (inizio del 1800), mantenendone l’identica posizione.

SOSTITUZIONE DI SOLAIO – Nel risolvere la questione il TAR Liguria 02/01/2021, n. 3 ha premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la sostituzione del solaio che non alteri i volumi né la superficie dell’unità immobiliare costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto è volto ad una migliore conservazione del bene lasciando inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna dei locali, con la conseguenza che non richiede permesso di costruire/concessione edilizia (v. C. Stato 18/11/2016, n. 4822).

Tale orientamento, fondato sull’art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), è pienamente congruente anche con il previgente art. 31 della L. 1150/1942, che richiedeva la licenza di costruzione solamente per eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto nei centri abitati.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli