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Disciplina del contratto di lavoro a termine – Circolare n. 9/2023 del ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 9/2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina del contratto di lavoro a termine, come modificata dal c.d. decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.

La Circolare precisa che le condizioni individuate dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d.lgs. n. 81/2015, in attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis), possono continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo. Pertanto, le causali individuate dal CCNL edile, in occasione del rinnovo del 3 marzo 2022, restano ferme e possono essere utilizzate.

Limite massimo di durata del contratto a tempo determinato

Il limite resta fissato in 24 mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’INL, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19.

Condizioni del contratto a tempo determinato

Il decreto Lavoro ha modificato in modo significativo la disciplina delle condizioni che possono legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Sul tema, il Dicastero ha precisato che la nuova lettera a), introdotta al comma 1 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, si limita a riaffermare la prerogativa, già in precedenza riconosciuta alla contrattazione collettiva di individuare le condizioni, purché ciò avvenga ad opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La nuova lettera b) del medesimo comma 1 dispone che, in assenza delle previsioni della suddetta lettera a), le condizioni possano essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda.

La medesima lettera b) prevede altresì la possibilità che le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi. Resta, comunque, fermo il limite di ventiquattro mesi.

Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che le parti possono avvalersi solo temporaneamente di tale possibilità, entro la data del 30 aprile 2024, consentendo in tal modo alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia. Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024.

Con riferimento, infine, alla lettera b-bis), il Dicastero ha precisato che, sebbene la formulazione letterale utilizzata dal decreto Lavoro risulti in parte diversa rispetto alla espressione previgente, è stata riaffermata la possibilità per il datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a termine quando abbia la necessità di sostituire altri lavoratori. Pertanto, il Dicastero ha chiarito che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, restando la stessa comunque vietata per i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

Proroghe e rinnovi

Il contratto può essere liberamente prorogato e rinnovato nei primi dodici mesi, mentre viene confermato l’obbligo delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, per eventuali periodi successivi ai dodici mesi. Resta fermo anche l’effetto della trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nei casi di violazione di quanto previsto al nuovo primo periodo dello stesso comma.

Limite massimo dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto Lavoro

In sede di conversione del decreto Lavoro è stato introdotto il comma 1 ter all’articolo 24, secondo cui, ai fini del raggiungimento del limite massimo di dodici mesi (previsto sia dall’articolo 19, comma 1, sia dall’articolo 21, comma 01 del d.lgs. n. 81/2015), si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto Lavoro).

Il Dicastero ha chiarito che, per effetto di tale previsione, a decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di lavoro potranno liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi, senza necessità di ricorrere alle specifiche condizioni dell’articolo 19, comma 1, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

A titolo esemplificativo, il Dicastero ha precisato che, se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, in virtù della disposizione entrata in vigore il 4 luglio 2023, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi. Diversamente, sempre a titolo di esempio, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.

È dunque al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro (se anteriormente al 5 maggio 2023 o a decorrere da tale data) che deve farsi riferimento per l’applicazione di questa previsione.

Il Ministero del Lavoro ha altresì chiarito che l’espressione “contratti stipulati”, utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24, è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

Igino Carulli

Igino Carulli