Il 31 luglio scorso è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100, di conversione con modifiche del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023“.
Il provvedimento contiene misure in favore dei Comuni delle Regioni del centro Italia colpiti dall’alluvione del 1° maggio scorso, nonché previsioni, introdotte in sede di conversione, relative alla ricostruzione nei territori interessati. Di seguito, le principali disposizioni in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici contenute provvedimento normativo, che è entrato in vigore il 1° agosto 2023.
Articolo 5 – Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza
L’articolo 5 del provvedimento in esame contiene misure finalizzate a consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali.
A tal fine, è istituito un fondo, denominato “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”, con una dotazione 20 milioni di euro per il 2023, finalizzato, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni.
Il comma 2, inoltre, stabilisce che, fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche interessate procedono all’acquisizione dei beni, servizi e lavori di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’UE. A tal fine, nei casi di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche possono derogare – per l’acquisizione di beni e servizi – all’utilizzo di strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (convenzioni Consip, mercato elettronico Pa e altri strumenti telematici).
Articolo 19 – Procedure di somma urgenza e di protezione civile
La disposizione ha introdotto, ai commi 1 e 2, una deroga all’articolo 229, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 1° luglio 2023.
Infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (7 giugno 2023), in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ( per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023) è stata consentita l’applicazione anticipata dell’all’articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici (su cui vedi sotto, FOCUS).
Inoltre, al comma 2, la norma ha previsto l’applicazione dell’articolo 140, commi 6, 7 e 11 agli appalti pubblici di lavori per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.
In particolare, l’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel disciplinare le ordinanze di protezione civile, stabilisce che mediante queste si dispone, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine: