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ECOBONUS-CESSIONE CREDITO: lo sconto del credito è sopravvenienza attiva

In caso di cessione del credito d’imposta da Ecobonus, la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell’esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi come sopravvenienza attiva. Confermato che in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, possono rientrare tra i “soggetti collegati” legittimati a acquistare il credito. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Risposta n.105 del 15 aprile 2020.

Igino Carulli

Igino Carulli