L’articolo 140 del nuovo Codice dei Contratti definisce le procedure di somma urgenza e protezione civile.
In particolare, la norma prevede che in circostanze di somma urgenza, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità (comma 1).
L’esecuzione di tali lavori può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente (comma 2), il quale definisce il corrispettivo delle prestazioni ordinate consensualmente con l’affidatario (comma 3).
Fra le circostanze di somma urgenza vengono ricomprese anche quelle contenute all’articolo 7 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili (comma 6). Fino alla cessazione della circostanza di somma urgenza, che non può superare i quindici giorni dall’insorgere dell’evento, le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.
Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria (comma 7). La sussistenza dei requisiti è poi verificata dalla stazione appaltante entro un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento.
Infine, in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al Codice della protezione civile, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici (comma 11):
Articolo 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione)
L’articolo in commento è stato inserito nel corso della conversione del decreto in sede parlamentare. In particolare, il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall’alluvione del maggio 2023, in carica sino al 30 giugno 2024.
Per quanto di stretto interesse, il comma 7 prevede le funzioni del commissario straordinario, tra cui, in particolare, anche quella di provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), al coordinamento volto alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all’articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo (n.3 – lett. c)
Ai sensi del comma 8, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il Commissario provvede anche a mezzo di ordinanze, che possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all’Autorità politica delegata per la ricostruzione.
Articolo 20-octies (Ricostruzione pubblica)
La norma, anch’essa introdotta in sede di conversione parlamentare del decreto, disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché dei beni del patrimonio culturale.
Il comma 1 demanda a provvedimenti adottati dal Commissario straordinario la disciplina dei finanziamenti per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori alluvionati e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi calamitosi.
Il comma 2 prevede che, con i medesimi provvedimenti del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, vengano definiti e approvati:
Il comma 5 dispone che i soggetti attuatori degli interventi o i comuni, unioni di comuni e province interessate, trasmettano i progetti degli interventi al Commissario, il quale, ai sensi del comma 6, valutata la congruità economica, li approva e concede il contributo.
Dopo l’adozione del decreto di concessione del contributo, ai sensi del comma 8 il Commissario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori, al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
Al riguardo, il comma 10 prevede l’applicazione alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, delle disposizioni in materia di governance del PNRR, contenute nella Parte II, titolo IV, del D.L. 77/2021.
Si tratta delle disposizioni degli articoli da 47 a 56-quater, recanti semplificazioni ed agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione e all’esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, ad eccezione della disciplina speciale di cui all’articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge. Tale applicazione avviene, per espressa previsione della disposizione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica.
Il comma 13 stabilisce che, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ad altri Commissari straordinari.
Articolo 20-novies (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)
Il comma 1 della previsione individua i seguenti soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:
Per quanto di interesse, il comma 3 individua la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018.
Il comma 4 dispone che relativamente agli interventi attribuiti alle diocesi in qualità di soggetto attuatore di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti attuatori.
Il comma 5 prevede che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata, sia per l’affidamento della progettazione che per l’affidamento dei lavori. In tal caso, le modalità di attuazione sono disciplinate con ordinanza commissariale, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, al fine di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
Il comma 6 consente al Commissario straordinario di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici prevista dall’art. 1, commi da 162 a 170, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi, individuati nell’ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.