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INL – nota n. 2572/2023 – Installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo. Provvedimenti autorizzativi ex art.4, Legge n.300/1970

L’INL, con la nota n. 2572/2023 (Disponibile presso i nostri uffici), ha fornito le indicazioni operative in merito ai provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, tenendo conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.

Riportiamo, in sintesi, i temi trattati dall’INL nella nota in oggetto.

Codeterminazione – provvedimento autorizzativo – insufficienza del consenso dei lavoratori

L’INL ha innanzitutto evidenziato che, fermo restando il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza, l’articolo 4 della legge n. 300/1970 dispone che l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti.

Il medesimo articolo 4 ha poi previsto, in via secondaria, la procedura autorizzatoria pubblica che infatti è eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati.

L’INL ha altresì evidenziato che il bene giuridico tutelato dal citato articolo 4 ha natura collettiva e non individuale.

Nuove aziende e assunzioni successive all’istallazione

L’Ispettorato ha sottolineato che il citato articolo 4 si applica alle aziende in cui sono presenti lavoratori, dato che è finalizzato alla tutela degli stessi. Pertanto, l’INL può e deve intervenire solo in presenza di lavoratori, verificando che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza.

Tuttavia, si possono verificare che:

  • l’azienda è già in esercizio, con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori e deve procedere ad assunzioni di personale. In tale caso, l’azienda potrà presentare istanza in un momento successivo ma dovrà produrre contestualmente attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l’eventuale provvedimento autorizzativo dell’Ispettorato del Lavoro.

Sistemi di geo localizzazione

I sistemi di geo localizzazione permettono una verifica continua e puntuale, anche a posteriori, della localizzazione e del tracciamento dei mezzi e dei dispositivi sui quali sono installati e, direttamente o indirettamente, anche del lavoratore che li utilizza.

L’INL ha sottolineato la necessità di contemperare le esigenze di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori, anche alla luce della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Nella configurazione dei sistemi bisogna:

  • escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;
  • consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
  • effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);
  • prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

In particolare, nel provvedimento n. 370/2011, il Garante ha evidenziato che, nel rispetto del principio di necessità, “la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite”, e che tale principio deve rispettarsi anche nel caso di trattamenti di dati effettuati in esecuzione di obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante.

In questi ultimi casi è necessario, infatti, che la documentazione da trasmettere alla stazione appaltante, finalizzata a documentare il regolare svolgimento del servizio, non contenga dati che siano, anche indirettamente, riconducibili agli interessati (ad es. il codice del dispositivo o del veicolo assegnato) ma le sole informazioni strettamente necessarie a consentire il raffronto tra servizio effettivamente reso e il servizio atteso.Pertanto, i dati raccolti e trattati devono essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970.

 

Igino Carulli

Igino Carulli