Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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IVA agevolata per ringhiere e tettoie – risposta dell’ADE n. 71/2020

Si considerano “beni finiti” e, quindi, soggetti ad aliquota IVA agevolata del 4% o del 10%, le ringhiere e le tettoie, purché mantengano la propria individualità e autonomia funzionale.

Per l’acquisto o la posa in opera di ringhiere o di tettoie è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta del 4%, se questi beni vengono utilizzati per la costruzione di fabbricati con i requisiti della legge “Tupini”, ovvero del 10%, se vengono utilizzati per la realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini” o per gli interventi di recupero c.d. agevolati. Tali beni rientrano, infatti, nella categoria di “beni finiti” e non più tra le materie prime e semilavorate alla stregua di beni quali ascensori, montacarichi, infissi interni ed esterni, sanitari, caminetti, scale a chiocciola ecc, beneficiando così di un regime IVA agevolato. In particolare, la cessione di tali beni è soggetta a:

_l’aliquota del 4%, se tali beni sono destinati alla realizzazione di fabbricati (abitazioni, uffici e negozi) con i requisiti della legge “Tupini” (voce n. 24, Parte II, Tabella A, allegata al DPR n. 633/72, cd. “Decreto IVA”);

_l’aliquota del 10%, se utilizzati per la costruzione di edifici assimilati ai fabbricati Tupini (voce n. 127 sexies, Parte III, Tabella A, allegata al decreto IVA), o per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (voce n. 127 terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al decreto IVA).

Igino Carulli

Igino Carulli