Anche se gli impianti a energie rinnovabili hanno un carattere «oggettivamente produttivo», dice il Consiglio di Stato
Anche se gli impianti di energie rinnovabili hanno un «carattere oggettivamente produttivo» possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici di carattere generale, e ciò per espressa previsione dell’art. 12, comma 7, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’articolo 15.3. del Dm Mise 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». Lo ha affermato il Consiglio di Stato (Sezione VI, n.41/2021) pubblicata il 4 gennaio scorso. «Non soltanto – spiegano i giudici – la relativa attività produttiva, ma anche la destinazione dell’area restano agricole, ed ovviamente il regime delle attività in esso esercitabili rimane appunto riconducibile in senso stretto all’agricoltura». Più esattamente, ai sensi delle citate norme, «debbono considerarsi agricole le attività correlate alla realizzazione e all’esercizio
di un impianto situato in zona a destinazione agricola, dedicato alla trasformazione in energia e fertilizzanti di biomasse originate dall’esercizio di attività agraria».
Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.