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Le 8 ordinanze speciali per la ricostruzione post terremoto Centro Italia 2016

Il Commissario straordinario per il terremoto del Centro-Italia 2016, Giovanni Legnini, ha pubblicato l’6 maggio le prime 8 ordinanze per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

In particolare.

  • Ordinanza Speciale  8per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia (dichiarata provvisoriamente efficace);
  • Ordinanza Speciale  7per gli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo (dichiarata provvisoriamente efficace);
  • Ordinanza Speciale  6per gli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo (dichiarata provvisoriamente efficace);
  • Ordinanza Speciale  5per gli interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace (trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità);
  • Ordinanza Speciale  4per gli interventi in Comune di Camerino (dichiarata provvisoriamente efficace);
  • Ordinanza Speciale  3per gli interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno (dichiarata provvisoriamente efficace);
  • Ordinanza Speciale  2per gli interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Amatrice (dichiarata provvisoriamente efficace);
  • Ordinanza Speciale  1per gli interventi di ricostruzione dell’Università di Camerino (registrata in data 27 aprile 2021 al numero 980).

Ciascuna ordinanza (reperibile a questo indirizzo) ha l’obiettivo di individuare, accanto alle opere e i lavori urgenti da realizzare, le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione di tali interventi.

Sul punto, è opportuno ricordare che il potere di emanare ordinanze cd “in deroga” in capo al Commissario straordinario si origina direttamente dall’art. 11 del DL “Semplificazione” (n. 76/2020), convertito nella legge n. 120/2020, che è intervenuto a modificare, tra le altre cose, la disciplina di cui al D.lgs. 189/2016,  recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.

Il citato articolo ha disposto, infatti, anzitutto l’applicazione delle disposizioni recanti le semplificazioni, agevolazioni procedurali o maggiori poteri, previste dallo stesso decreto, per tutte le gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale, tra cui naturalmente anche quella post-terremoto del Centro Italia 2016 (art. 11, comma 1).

Con riferimento specifico alla ricostruzione post-terremoto 2016, ha previsto poi che il Commissario Straordinario individui, con propria ordinanza, gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale (art. 11, comma 2).

Ciò, fatto salvo il rispetto:

  • del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
  • delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
  • nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

L’elenco di tali interventi e opere dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, a cui compete la facoltà di impartire direttive.

In ragione delle predette novità, Il Commissario Straordinario ha aggiornato la disciplina della ricostruzione pubblica, con l’emanazione delle Ordinanze nn. 109 e 110.

Nel dettaglio, l’Ordinanza 109 ha anzitutto aggiornato il programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori interessati dagli eventi sismici, sostituendo ed integrando gli elenchi già ricompresi nei piani e programmi approvati in precedenza, sempre dalla struttura commissariale.

Inoltre, la citata ordinanza ha confermato che, per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano le procedure acceleratorie introdotte dagli articoli 1 e 2 del DL Semplificazioni, fatta salva la facoltà, previa motivazione, di ricorrere alla procedura aperta con “inversione procedimentale” dell’esame delle offerte rispetto alla verifica dei requisiti degli offerenti.

Viene precisato altresì che, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, i soggetti attuatori devono motivare le ragioni di estrema urgenza per l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto “ Semplificazioni”.

Sul punto si ricorda che il comma 3 sopramenzionato consente l’utilizzo della procedura negoziata, previa pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

In merito alla gestione di dette procedure semplificate, l’ordinanza in commento prevede altresì che l’individuazione degli operatori economici da invitare possa essere effettuata attraverso la generazione casuale dei numeri di iscrizione nell’elenco o tramite predeterminazione di sotto-elenchi formati sulla base dei requisiti soggettivi (articolo 4); in alternativa, l’individuazione può avvenire attraverso un avviso di manifestazione di interesse, con richiesta di specificare le specializzazioni e i principali lavori eseguiti.

Con l’ordinanza 110, il Commissario straordinario ha invece fornito gli specifici indirizzi per l’esercizio dei poteri “derogatori” di cui al citato articolo 11, comma 2, del decreto “Semplificazioni” (n. 76/2020).

Nel merito, si prevede che il Commissario straordinario, d’intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci e degli altri soggetti attuatori, individui uno o più interventi o opere pubblicheurgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici, unitamente alle procedure necessarie per la relativa progettazione ed esecuzione.

Per ciascun intervento, il Commissario straordinario deve adottare una specifica ordinanza, d’intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore e ogni altra disposizione necessaria per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione (cd ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020).

Lo stesso Commissario, inoltre, secondo quanto previsto all’articolo 2 dell’ordinanza 110 in commento, d’intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, sempre mediante le ordinanze speciali sopra citateulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei “paletti” sopra descritti, individuati al citato comma 2 dell’articolo 11 del decreto “ Semplificazioni”.

Con riferimento alla ricostruzione pubblica di centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dal sisma, infine, si prevede la possibilità per il Commissario di disporre, sempre con l’ordinanza speciale di cui sopra, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, le procedure necessarie per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione.

In esecuzione quindi dei poteri derogatori sopra descritti, il commissario ha adottato le prime 8 ordinanze speciali sopra elencate, per la cui analisi di dettaglio si rimanda ad una lettura delle stesse.

In tale sede, ci si limita ad evidenziare che, come temuto e più volte denunciato da ANCE, sta emergendo un quadro regolatorio estremamente disomogeneo degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica post terremoto, in virtù di deroghe differenziate tra i diversi lavori da realizzare.

Ciò, con il rischio di effetti distorsivi del mercato, con possibile nocumento dei principi massima concorrenza e partecipazione.

Igino Carulli

Igino Carulli