Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Legge di bilancio 2023 – Misure in materia di lavoro e previdenza

In vigore dal 1° gennaio 2023 (salvo diversa decorrenza prevista da specifiche disposizioni) le disposizioni in materia di lavoro e previdenza di interesse per le imprese del settore edile.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la legge n. 197/2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ricomprende numerose disposizioni che hanno valenza ed impatto sul comparto. Di seguito le disposizioni in sintesi.

 

Riduzione aliquota imposta sostitutiva per premi di produttività erogati nel 2023 (art. 1, comma 63)

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, è stata ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dall’art. 1 comma 182 della legge n. 208/2015, applicabile, tra l’altro, sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in attuazione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del d. lgs. n. 81/2015. Si ricorda che per il nostro ambito contrattuale tale imposta sostitutiva si applica, sussistendone le relative condizioni, all’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Esonero parziale sulla quota di contributi IVS a carico lavoratore (art. 1, comma 281)

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 121 della legge n. 234/2021), trova applicazione nelle seguenti misure:

2 punti percentuali secondo i medesimi criteri e modalità previsti dal citato comma 121, ossia a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

– 3 punti percentuali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103 (art. 1, comma 283)

In via sperimentale per il 2023.  Diritto alla pensione anticipata (definita “pensione anticipata flessibile”) al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data

Incentivo per la permanenza al lavoro (art. 1, commi 286 e 287)

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso alla “pensione anticipata flessibile” (c.d. Quota 103) possono, in alternativa a tale pensionamento anticipato, esercitare la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota di contributi IVS a proprio carico

Opzione donna (art. 1, comma 292)

La legge di bilancio ne restringe i requisiti, come di seguito indicato. Il diritto al suddetto trattamento pensionistico, infatti, si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni).

Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294)

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, se si assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stessi

Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, comma 297) nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

 Esonero contributivo per promuovere l’occupazione femminile (art.1, comma 298)

Il comma 298 dell’art. 1, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, proroga la misura dell’esonero contributivo, nella misura del 100 per cento, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici in determinate condizioni di svantaggio, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Autorizzazione degli esoneri contributivi da parte dell’UE (art. 1, comma 299) L’efficacia delle disposizioni di cui ai citati commi 294, 297 e 298, relative agli esoneri contributivi, è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, commi 324 – 329)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354) Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni occasionali, viene innalzata da 5.000 a 10.000 euro la soglia del valore dell’importo massimo dei compensi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. Si segnala che resta fermo il divieto di ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese dell’edilizia.

Congedo parentale (art. 1, comma 359)

Previsto l’incremento, dal 30% all’80%, dell’indennità per congedo parentale nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Igino Carulli

Igino Carulli