Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Limiti di distanza previsti dagli strumenti urbanistici: inderogabilità da parte dei privati

Le distanze minime previste dai regolamenti locali non sono derogabili per effetto di pattuizioni tra i confinanti.

La Corte di Cassazione (C. Cass. civ. 06/11/2020, n. 24827) fornisce interessanti chiarimenti sulle norme previste dal Codice civile in tema di distanze tra costruzioni. In particolare la Corte si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui ricorrente si opponeva all’ordine di demolizione – intimato dalla Corte di Appello in accoglimento della richiesta dei proprietari del terreno confinante – della sopraelevazione da lui realizzata a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento comunale dal confine tra i fondi. Il ricorrente sosteneva di avere ottenuto dalla parte controinteressata l’autorizzazione alla sopraelevazione dell’edificio; che la Corte di Appello avrebbe potuto accogliere la domanda risarcitoria, ma non anche quella di demolizione, poiché il fabbricato esisteva da molto tempo e non aveva alcun edificio frontistante. Con riferimento al primo profilo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo il quale in tema di distanze legali delle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate – contrariamente e quelle del Codice civile – a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli