Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Lottizzazione abusiva e valutazione unitaria dell’opera edilizia

In tema di reati per abusi edilizi, la Corte di Cassazione ha affermato che l’opera realizzata deve essere considerata nel suo complesso, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti al fine di eludere il regime autorizzatorio previsto dalla normativa edilizia e urbanistica.

Secondo i giudici di legittimità infatti, al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere è necessaria una valutazione globale delle stesse. I singoli interventi non possono cioè essere presi in considerazione in modo “atomistico” e frazionato, ma devono essere valutati nel loro quadro di insieme, evidenziando il nesso funzionale che li accomuna e l’effettiva portata dell’operazione.

Questo è in sostanza il principio ribadito nella sentenza 14/10/2020, n. 28495 della Corte di Cassazione penale che si è pronunciata nell’ambito di una fattispecie in cui veniva contestata la regolarità edilizia e urbanistica di diverse opere realizzate dal gestore di un parco giochi situato in area agricola sottoposta a tutela paesaggistica e idrogeologica. Il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal GIP dell’area e di alcuni manufatti, confermandolo solo in relazione ai manufatti più recenti. Il PM impugnava tale decisione contestando la violazione di legge in ordine all’individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva e l’illiceità della valutazione atomistica effettuata dal Tribunale dei singoli interventi edilizi realizzati sull’area.

Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli