Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Mancato versamento del contributo di costruzione e validità del titolo edilizio

Il TAR Campania ribadisce che il mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione non condiziona il rilascio e la validità del titolo edilizio.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione della determinazione assunta dal Comune, con la quale aveva rigettato la domanda di rilascio del provvedimento unico per la realizzazione di un opificio industriale a causa del mancato pagamento del contributo di costruzione. Secondo il Comune il mancato pagamento dell’importo relativo al costo di costruzione esplicherebbe efficacia preclusiva all’accoglimento dell’istanza.

L’art. 42, commi 1 e 2, D.P.R. 380/2001 stabilisce che il ritardato o il mancato versamento degli oneri di costruzione comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie, nella misura stabilita dai regolamenti regionali, compresa negli intervalli previsti dalla norma statale di riferimento. Ulteriormente, il comma 5 della suddetta disposizione prevede che, in caso di mancato pagamento oltre la durata massima ivi prevista, si dà luogo alle procedure di riscossione coattiva del credito.

Secondo il TAR Campania-Salerno 03/02/2021, n. 321, da tali norme risulta evidente che il pagamento dei costi di costruzione non rappresenta elemento condizionante la validità del titolo edificatorio, limitandosi le stesse a sancire in tali ipotesi unicamente l’aumento della percentuale del contributo e l’esecuzione coattiva.

Tale approccio è spiegabile, ad avviso del TAR, con la natura del contributo di costruzione quale obbligazione di pagamento correlata al rilascio del titolo, la cui determinazione peraltro ha tipicamente valore paritetico e non autoritativo, talchè – specie in presenza di una norma che regola espressamente le conseguenze dell’inadempimento del privato – diviene contra legem la determinazione con la quale l’ente pubblico condizioni il rilascio o la perdurante validità del titolo (già emesso) all’adempimento dell’obbligazione, rispetto alla quale il titolo costituisce mero presupposto giuridico-fattuale.

In sostanza i giudici hanno ritenuto illegittimo il comportamento del Comune che condizioni il rilascio o la efficacia del titolo abilitativo al versamento del contributo di costruzione e, di conseguenza, hanno annullato il provvedimento di diniego.

In senso conforme si segnala anche un precedente del TAR Puglia-Bari 18/06/2020, n. 871 che, in relazione alla richiesta di un permesso di costruire per una tettoia, ha specificato inoltre che il titolo edilizio è svincolato dal pagamento degli oneri concessori in quanto:
– l’art. 16 del D.P.R. 380/2001 sul contributo di costruzione non condiziona la legittimità del permesso di costruire al preventivo pagamento degli oneri di costruzione;
– l’art. 20 del D.P.R. 380/2001, tra gli atti necessari al procedimento per il perfezionamento del permesso di costruire non contempla il preventivo pagamento degli oneri concessori.

Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli