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Milleproroghe: Le novità per il settore dei lavori pubblici nel decreto convertito in legge

E’ stata pubblicata la Legge 28 febbraio 2020, n. 8: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. La Legge è entrata in vigore il 1 marzo u.s.

In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 51 del 29 febbraio u.s., con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, si segnalano le seguenti novità.

  1. Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

L’articolo 15 introduce importanti novità in merito alla proroga di termini relativi ad interventi emergenziali.

Al comma 1, si dispone l’estensione fino ad un triennio (in deroga all’ordinario limite biennale) della possibilità di prorogare lo stato di emergenza relativo al crollo del Polcevera a Genova.

Ciò implica una prolungamento della facoltà di agire mediante ordinanze di protezione civile che, ai sensi dell’articolo 25 del D.lgs. n. 1/2018 (Codice di protezione civile) possono derogare ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.

Al comma 2, si dispone la medesima proroga in merito allo stato di emergenza conseguente al sisma di Campobasso, avvenuto nel 2016.

Il comma 5-bis proroga al 31 dicembre 2020 la disposizione che consente, al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009, l’attuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione fino a soglia comunitaria mediante procedura negoziata senza bando con invito ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’elenco costituito a seguito del sisma.

Infine, il comma 6 proroga lo stato di emergenza del Sisma Emilia del 2012 (DL n. 74/2012) fino al 2021.

  1. Deroghe al codice dei contratti per gli interventi sulla rete viaria delle Regioni Sicilia e Sardegna.

L’art. 16 della Legge in esame estende, al comma 1, i poteri derogatori rispetto al codice dei contratti pubblici previsti all’articolo 4, comma 3, dello “Sblocca cantieri” (DL n. 32/2019, convertito dalla Legge n. 55/2019) anche al Commissario per l’esecuzione degli interventi sulla rete viaria Siciliana, di cui al comma 6 del medesimo articolo 4.

Al comma 6-quinquies si prevede, altresì, la nomina di un Commissario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della Sardegna e delle opere finanziate, di cui ANAS ha il ruolo di soggetto attuatore, e l’attribuzione allo stesso dei medesimi poteri derogatori di cui sopra.

  1. Emilia Romagna stazione appaltante con poteri derogatori per l’esecuzione dell’Accordo tra Italia e Centro europeo per le previsioni metereologiche

Il comma 6 dell’articolo 28, modificando l’articolo 3, comma 3 della Legge  27/11/2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia) prevede che la Regione Emilia Romagna, quale stazione appaltante, operi con i poteri derogatori previsti per i commissari straordinari di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del  Decreto “sblocca cantieri” per la messa a disposizione degli immobili di cui all’articolo 3 dell’Accordo, con facoltà di prevedere anche interventi di manutenzione dei terreni e degli edifici.

     4. Disposizioni in materia di concessioni senza gara

  •  Modifiche all’articolo 177 del Codice dei contratti

L’articolo 1, comma 9-bis, introduce una modifica all’articolo 177 del Codice dei contratti, mediante la quale viene prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici,  di affidare l’80% di lavori, servizi e forniture mediante procedure ad evidenza pubblica. Viene, poi, confermato l’obbligo, per i titolari delle concessioni autostradali in essere, di affidare mediante gara pubblica il 60% dei lavori, servizi e forniture entro il 31 dicembre 2020.

  • Gestione delle concessioni nelle more dei nuovi affidamenti

L’art. 35, recante  “ Disposizioni in materia di concessioni autostradali”, prevede, al comma 1, che in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a. possa assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.

Sono, in ogni caso, fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è altresì mantenuta la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo. La disciplina dell’oggetto e delle modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. è demandata ad un successivo decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Quanto all’eventuale risoluzione del rapporto con le concessionarie autostradali, l’articolo dispone che, qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applichi l’articolo 176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, in virtù di tale richiamo, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, allo stesso spetterà il valore delle opere da realizzare più gli oneri accessori, o, in ogni caso, i costi giù sostenuti laddove l’opera non abbia superato la fase di collaudo. Tale disposizione troverà applicazione anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, che si dovranno considerare come nulle ex art. 1419 cc, senza che possa operare, alcuna risoluzione di diritto.

Il comma 1-ter prevede, altresì, l’abrogazione dell’art. 9 della legge n. 531/1982, che ha autorizzato la realizzazione dell’autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia da parte della SAT S.p.A..

Ne consegue che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT, in funzione della convenzione unica dell’11 marzo 2009, provvede unicamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2020. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e la SAT procedono alla revisione della convenzione unica tenendo conto del Codice dei contratti pubblici e delle disposizioni del medesimo articolo 35.

Igino Carulli

Igino Carulli