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Moratoria finanziamenti per le PMI: che cos’è e come funziona

L’art. 56 del DL Cura Italia consente alle micro e piccole e medie imprese di poter ricorrere ad una vera e propria moratoria per far fronte alle difficoltà connesse all’epidemia di COVID-19. Possono  ricorrere alla moratoria le imprese in bonis, anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

La misura dispone che:

  1. non possano essere revocati in tutto o in parte le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, fino al 30 settembre 2020;
  2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 può essere rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in  scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato,  unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le imprese possono richiedere di sospendere l’intera rata o l’intero canone o solo della quota capitale.

La richiesta di sospensione deve essere effettuata dall’impresa compilando il modulo allegato e inviandolo tramite PEC o raccomandata alla banca.

Il Decreto prevede che la banca aderisca automaticamente alla sospensione e prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti.

Inoltre la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratori, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono, quindi, fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.

Al seguente link http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/, il MEF ha pubblicato una serie di FAQ per fare chiarezza sulle modalità di accesso alla moratoria.

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Igino Carulli

Igino Carulli