Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile anche per le imprese “non edili” ai fini Istat

Lo stabilisce la Corte di Cassazione per tutte le imprese che svolgono attività di natura edile o ad essa ausiliaria, nell’ambito di un appalto pubblico. 

Il Tribunale supremo, infatti, con la  sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020,  confermando l’orientamento dei giudici di merito, si è espresso in tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile di un’impresa che, pur essendo classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o, comunque ad essa ausiliaria, nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.

La sentenza risulta particolarmente interessante laddove la Consulta ha accolto pienamente le motivazioni dei giudici territoriali aditi.

Questi ultimi, infatti, hanno negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta e, ritenendo non corretto l’inquadramento operato dagli istituti previdenziali, hanno esaminato l’attività effettivamente svolta dall’impresa.

Sulla base di elementi documentali inconfutabili, è stato accertato che l’impresa ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze del caso in ordine all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.

Igino Carulli

Igino Carulli