Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno e strutture amovibili

La Corte di Cassazione ha riaffermato i principi secondo i quali è necessario il titolo edilizio per lo sbancamento di un terreno e per l’installazione di una struttura mobile (in questo caso una roulotte), avente una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze di natura non temporanea.

I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 44, 93, 95 del D.P.R. 380/2001 e di cui all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 per avere realizzato uno sbancamento e collocato una roulotte in area sismica e paesaggisticamente vincolata senza richiedere alcuna autorizzazione. I ricorrenti sostenevano che si trattasse di opere provvisionali di facile rimozione, inidonee a determinare mutamenti irreversibili dei luoghi o lesioni paesaggistiche e invocavano la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale.

Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli