La Corte di Cassazione ha riaffermato i principi secondo i quali è necessario il titolo edilizio per lo sbancamento di un terreno e per l’installazione di una struttura mobile (in questo caso una roulotte), avente una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze di natura non temporanea.
I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 44, 93, 95 del D.P.R. 380/2001 e di cui all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 per avere realizzato uno sbancamento e collocato una roulotte in area sismica e paesaggisticamente vincolata senza richiedere alcuna autorizzazione. I ricorrenti sostenevano che si trattasse di opere provvisionali di facile rimozione, inidonee a determinare mutamenti irreversibili dei luoghi o lesioni paesaggistiche e invocavano la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale.
Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.