Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, Supp. Ord. n. 143 del 21 giugno 2023, è stata pubblicata la legge 21 giugno 2023, n. 74, di conversione con modifiche del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante” disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche“. In materia di lavori pubblici, le misure di principale interesse sono state introdotte in sede di conversione, all’articolo 1, comma 12-quinquies.
In particolare:
Art. 1, comma 12 quinquies – lettera a)
La disposizione in commento proroga fino al 30 giugno 2024 (dal 30 giugno 2023) le misure introdotte dall’articolo 21, comma 2, del decreto- legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, in tema di responsabilità erariale.
Più nel dettaglio, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo contabile, fino al 30 giugno 2024, la responsabilità dei funzionari pubblici – per i fatti commessi dall’entrata in vigore del menzionato decreto 76/2020, ossia dal 17 luglio 2020 – è limitata al solo profilo del dolo (e non per colpa grave). Tale limitazione non si applica, invece, per i danni cagionati da omissione ed inerzia del soggetto agente.
Tale proroga rappresenta un importante segnale nell’ottica di combattere il fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva”. È, infatti, più che condivisibile l’obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Art. 1, comma 12 quinquies – lettera b)
L’articolo 22 – controllo concomitante della Corte dei conti sugli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale – del menzionato decreto 76/2002, com’è noto, ha introdotto una nuova forma di controllo concomitante della Corte dei conti, anche su richiesta del Governo o delle competenti commissioni parlamentari, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale.
L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente, ai fini della responsabilità dirigenziale.
Ora, il provvedimento in esame sottrae a tale controllo concomitante, verosimilmente in un’ottica di accelerazione dei processi autorizzativi, i piani, i programmi e i progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.