Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli



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Per la sopraelevazione non è necessaria l’autorizzazione del condominio

Le modifiche del tetto di copertura e la sopraelevazione da parte del condomino proprietario dell’ultimo piano non necessitano del consenso degli altri condomini.

Nel caso di specie la proprietaria dell’ultimo piano di un edificio condominiale impugnava il provvedimento con il quale il Comune – su richiesta del Condominio – aveva inibito la prosecuzione dei lavori per i quali aveva presentato una SCIA e che consistevano nella ristrutturazione della copertura del sottotetto e in interventi sugli intonaci interni ed esterni. La ricorrente eccepiva, tra l’altro, che:

– gli interventi previsti non richiedevano il preventivo assenso condominiale, incidendo sulla proiezione (copertura) di un cespite immobiliare (sottotetto) in esclusiva proprietà dell’interessata ed essendo insuscettibili di compromettere la stabilità, il decoro o l’uso comune dell’intero fabbricato;

– la misura inibitoria della SCIA era stata adottata oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dai commi 3 e 6-bis dell’art. 19 della L. 241/1990.

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato.

Per il testo della sentenza è possibile rivolgersi in associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli