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Procedure sopra-soglia: i chiarimenti ANAC

L’ANAC ha chiarisce la portata dell’articolo 2, comma 4, del Decreto Semplificazioni che disciplina, fino al 31 dicembre 2021, gli affidamenti sopra la soglia comunitaria nei settori “strategici” elencati nella medesima norma.

Con delibera del 26 ottobre 2020, ANAC ha dato risposta alle richieste di chiarimento  poste  da una stazione appaltante circa l’effettiva portata dell’articolo 2, comma 4 del Decreto Semplificazioni che, come noto, disciplina, fino al 31 dicembre 2021, gli affidamenti sopra la soglia comunitaria nei settori “strategici” elencati nella norma medesima.

L’ANAC ha chiarito che  le disposizioni dell’art. 2, comma 4 del decreto “Semplificazioni”, devono essere lette in combinato disposto con le previsioni dei commi 2 e 3 della stessa norma, consentendo quindi alle stazioni appaltanti, per l’affidamento degli appalti nei settori ivi indicati, di procedere alternativamente:

  1. ai sensi del comma 2, mediante le procedure ordinarie ivi indicate;
  2. ai sensi del comma 3, con procedura negoziata ex art. 63 del Codice, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi dell’emergenza sanitaria in corso;
  3. ai sensi del comma 4, per ragioni di urgenza ex comma 3 e nei settori ivi indicati, in regime deroga.

Per ulteriori dettagli e per il testo del Provvedimento ANAC è possibile rivolgersi in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli