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Professioni, calcolo del compenso e applicabilità delle tariffe

La Corte di Cassazione si pronuncia sulle fonti di riferimento in merito ai compensi professionali e sulla concreta applicazione del regime tariffario vigente tra il 2006 e il 2012, periodo durante il quale è stata abrogata l’obbligatorietà delle tariffe minime fisse (art. 2 del D.L. 223/2006) ma non erano ancora state abrogate le tariffe stesse (cosa in seguito avvenuta con l’art. 9 del D.L. 1/2012).

Nel caso di specie il committente impugnava la sentenza della Corte d’Appello con la quale veniva quantificato l’importo da erogare ad un professionista geometra, a saldo delle competenze dovute in relazione all’attività di progettazione e direzione dei lavori su un fabbricato. In particolare il professionista aveva svolto correttamente l’attività di progettazione, mentre non risultava dimostrato lo svolgimento della direzione dei lavori.
Secondo la Corte di Appello, la mancanza di tale ultima attività – da considerarsi meramente accessoria rispetto a quella di progettazione – non costituiva grave inadempimento contrattuale, ma determinava solo il calcolo del compenso spettante al professionista limitatamente alle attività effettivamente svolte.
Il ricorrente invece:
1) insisteva sulla gravità dell’inadempimento rappresentato dalla mancata direzione dei lavori;
2) contestava il calcolo effettuato dal giudice.

Il testo della Sentenza è disponibile in Associazione.

Igino Carulli

Igino Carulli