Chiarimenti dalla Corte di Cassazione sui c.d. “reati antisismici”, in particolare su responsabilità del proprietario del suolo e interventi soggetti al regime autorizzatorio o della denuncia.
Nel caso di specie l’imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004, per avere realizzato opere abusive su un immobile situato nel centro storico in zona sismica. In particolare si trattava di interventi di rifacimento del tetto di copertura in assenza:
– della preventiva presentazione dei calcoli di stabilità,
– del preavviso prescritto al competente ufficio del Genio Civile,
– della prevista autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio Civile;
– della preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza.
La ricorrente sosteneva:
– di essere la mera proprietaria del suolo su cui l’immobile era stato costruito e che gli interventi erano stati realizzati dal fratello;
– che l’immobile risaliva ad un’epoca antecedente al 1967, in cui non era necessaria alcuna autorizzazione.
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