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RESPONSABILITA’ PER INFORTUNIO DA COVID

E’ l’art. 29-bis del DL liquidità, introdotto in fase di conversione in legge, (avvenuta con legge n. 40 del 5 giugno 2020), che regolamenta specificamente gli “obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”.

In particolare,  la norma prevede che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Si rammenta che l’articolo 2087 del Codice Civile dispone che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

L’articolo 29 bis ha chiarito quanto previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ossia che “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell’allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante «Modalità per l’applicazione delle tariffe 2019». La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

La suddetta previsione di cui all’art. 42, ha dunque qualificato il COVID come infortunio sul lavoro, nonostante la sua natura di rischio generico,  con le connesse possibili conseguenze ai fini della responsabilità penale e civile in capo al datore di lavoro. Con l’articolo 29-bis vengono meglio circoscritti gli obblighi e, dunque, le conseguenti responsabilità dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

Igino Carulli

Igino Carulli