Le opere per la rimozione di barriere architettoniche non sono mai considerate innovazioni di carattere voluttuario. Rimosso l’obbligo di comunicazione al Comune con certificazione medica e autodichiarazione stato di necessità.
Il comma 3, art. 10 del D.L. 76/2020 – il c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 11/09/2020, n. 120 – riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relative alle seguenti tipologie: – opere di rimozione di barriere architettoniche, di cui all’art. 2 della L. 13/1989 (vedi Eliminazione delle barriere architettoniche); – opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, Sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi in associazione.